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La Corte ha respinto il conflitto di attribuzione della Regione Veneto: spettava allo Stato adottare la disciplina del potere sostitutivo contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. Inammissibile la censura sul comma 1.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava un regolamento statale (d.P.R. n. 194 del 2016) sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, che la Regione Veneto riteneva lesivo delle proprie competenze costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto, con ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, lamentava la lesione delle competenze regionali riconosciute dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in relazione all’art. 5 del d.P.R. n. 194 del 2016.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto all’art. 5, comma 1, e ha dichiarato che spettava allo Stato adottare l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016.

Il principio

La disciplina statale del potere sostitutivo, finalizzata a garantire l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 120, secondo comma, Cost., rientra nella competenza dello Stato e non lede le attribuzioni regionali.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla spettanza di competenze tra lo Stato e le Regioni.

Cos’è il potere sostitutivo dello Stato?

È il potere, previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., di intervenire al posto degli enti territoriali in determinati casi per tutelare interessi unitari.

Cosa ha deciso la Corte sul comma 2?

Ha dichiarato che spettava allo Stato adottarlo: la competenza statale era legittima e non vi era lesione delle attribuzioni della Regione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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