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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 75/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento della polizia penitenziaria nella parte in cui penalizzava, quanto alla decorrenza della qualifica, chi era stato promosso per merito straordinario rispetto a chi l’aveva conseguita per concorso.

Di cosa si tratta

Nell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione a vice sovrintendente può avvenire per merito straordinario, cioè a seguito di un atto di particolare valore, oppure all’esito di selezioni e concorsi. La norma esaminata faceva decorrere la qualifica del promosso per merito straordinario da una data meno favorevole rispetto a quella riconosciuta a chi conseguiva la stessa qualifica con i concorsi successivi al fatto. Ne derivava un effetto paradossale: chi era stato premiato per un merito eccezionale poteva trovarsi in posizione deteriore, sul piano dell’anzianità, rispetto ai colleghi. Il TAR Piemonte ha ritenuto irragionevole questa disparità. La questione tocca da vicino la carriera del personale in divisa e il principio per cui il riconoscimento del merito non può tradursi in uno svantaggio rispetto a chi quella qualifica l’ha ottenuta per altra via.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, lamentando l’irragionevole penalizzazione di chi è promosso per merito straordinario quanto alla decorrenza giuridica della qualifica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella, più favorevole, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi al fatto.

Il principio

Il riconoscimento di un merito straordinario non può risolversi in uno svantaggio: è irragionevole che chi è promosso per merito eccezionale abbia una decorrenza della qualifica meno favorevole rispetto a chi consegue la stessa qualifica per concorso.

Domande e risposte

Che cosa cambia per gli agenti promossi per merito straordinario?

La decorrenza giuridica della loro qualifica viene allineata a quella, più favorevole, riconosciuta a chi ha ottenuto la stessa qualifica con i concorsi successivi al fatto, eliminando la penalizzazione.

Perché la norma era irragionevole?

Perché finiva per svantaggiare, sul piano dell’anzianità, proprio chi era stato premiato per un merito eccezionale, in contrasto con il principio di uguaglianza e con il buon andamento dell’amministrazione.

La pronuncia riguarda solo la polizia penitenziaria?

La decisione interviene sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ma esprime un principio generale di ragionevolezza nella gestione delle carriere pubbliche.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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