Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 54 del 2025 la Corte costituzionale non ha deciso il merito, ma ha disposto un’istruttoria, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato chiarimenti sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera contestato da Toscana e Sardegna.
Di cosa si tratta
Questa è un’ordinanza istruttoria: la Corte, prima di decidere, raccoglie informazioni necessarie a comprendere meglio i fatti. Il giudizio nasce dai ricorsi delle Regioni Toscana e Sardegna contro una norma del 2024 di attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione contestata riguarda il trasferimento dei finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, spostandoli da alcuni fondi ad altri. Le Regioni lamentano che questo possa incidere sulle risorse destinate all’edilizia sanitaria sul loro territorio. Per chiarire l’effettiva portata dell’operazione finanziaria, la Corte ha ritenuto necessario acquisire dati precisi sul trasferimento dei fondi e sullo stato di avanzamento degli interventi. La posta in gioco è la corretta destinazione di risorse pubbliche cruciali per la sicurezza degli ospedali, ma in questa fase la Corte non si pronuncia ancora nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Sono impugnati, in via principale, l’art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (attuazione del PNRR), convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al trasferimento del finanziamento del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. I ricorsi sono stati proposti dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma della Sardegna. L’ordinanza in commento non decide queste questioni, ma dispone un approfondimento istruttorio.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la Ragioneria generale dello Stato depositi una relazione sui punti indicati in motivazione, relativi al trasferimento dei fondi destinati al programma di edilizia ospedaliera e allo stato di avanzamento degli interventi. Ha quindi rinviato a nuovo ruolo la decisione sui ricorsi. Si tratta di un provvedimento interlocutorio: il merito sarà deciso successivamente, alla luce delle informazioni acquisite.
Il principio
Prima di decidere questioni che coinvolgono complesse operazioni finanziarie, la Corte costituzionale può disporre un’istruttoria, acquisendo dalle amministrazioni competenti i dati necessari: in questo caso, una relazione della Ragioneria generale dello Stato sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera.
Domande e risposte
Cos’è un’ordinanza istruttoria?
È un provvedimento con cui la Corte, prima di decidere il merito, raccoglie informazioni o documenti necessari a chiarire i fatti rilevanti per la decisione.
La Corte ha già deciso sui ricorsi di Toscana e Sardegna?
No. Ha solo chiesto chiarimenti alla Ragioneria e rinviato la decisione a una fase successiva.
Cosa contesta il ricorso delle Regioni?
Contesta una norma di attuazione del PNRR che trasferisce i finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, con possibili effetti sulle risorse per l’edilizia sanitaria.
Cosa deve fare la Ragioneria generale dello Stato?
Depositare, entro sessanta giorni, una relazione sui punti indicati dalla Corte, riguardanti il trasferimento dei fondi e lo stato di avanzamento degli interventi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze Stato-Regioni, sullo sfondo dei ricorsi regionali in materia di finanziamenti.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria delle Regioni e risorse per le funzioni pubbliche.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.