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Con la sentenza n. 212/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del codice di procedura penale: chi si è già pronunciato sulle misure cautelari in appello o in riesame non può poi fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento.
Di cosa si tratta
L’imparzialità del giudice impone che chi ha già espresso una valutazione sul merito di un’accusa non possa decidere di nuovo sulla stessa vicenda. L’art. 34 del codice di procedura penale elenca i casi di incompatibilità del giudice. La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato la questione: il giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.), si è già pronunciato su aspetti non meramente formali del provvedimento, poteva poi essere il giudice dell’udienza preliminare nello stesso processo. L’udienza preliminare, oggi, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: chi ha già giudicato in sede cautelare rischia di non essere più imparziale. In gioco c’era la garanzia di terzietà del giudice, fondamentale per il giusto processo, a tutela di chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Caltanissetta (giudice rimettente), nell’ambito di un procedimento penale, lamentando il difetto di una causa di incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare che si fosse già pronunciato sulle misure cautelari in sede di appello.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali del provvedimento. In via consequenziale, ha esteso la stessa incompatibilità al giudice che si sia pronunciato come componente del tribunale del riesame (art. 309) sull’ordinanza che dispone la misura cautelare: anche in tal caso la valutazione ha forza pregiudicante sul merito dell’accusa.
Il principio
Il giudice che si è già pronunciato, in sede di riesame o di appello, sulle misure cautelari personali, esprimendo una valutazione non meramente formale sul merito dell’accusa, è incompatibile a svolgere poi la funzione di giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento, a tutela della sua imparzialità.
Domande e risposte
Cosa cambia in concreto nei processi penali?
Il giudice che ha già deciso sulle misure cautelari in riesame o in appello, valutando aspetti non solo formali, non potrà più fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento: dovrà subentrare un giudice diverso.
Perché conta l’udienza preliminare?
Perché, nella disciplina attuale, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: per questo la Corte la riconduce alla nozione di “giudizio”, che richiede un giudice imparziale e non pre-condizionato da decisioni precedenti.
L’incompatibilità vale sia per il riesame sia per l’appello?
Sì. La Corte ha esteso in via consequenziale l’incompatibilità anche all’ipotesi del tribunale del riesame, per identità di funzione pregiudicante rispetto a quella dell’appello sulle misure cautelari.
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