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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere: la Regione Calabria ha abrogato la legge n. 5 del 2010 (approvata dal Presidente della Giunta quale commissario ad acta per il “piano casa”) con la successiva legge n. 21 del 2010. Tanto il ricorso per legittimità costituzionale quanto il conflitto di attribuzioni vengono dichiarati estinti.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 5 del 2010, approvata dal Presidente della Giunta regionale nelle vesti di commissario ad acta governativo per attuare l’intesa sul “piano casa” del 1 aprile 2009. Le contestazioni riguardavano: la previsione di un regolamento attuativo della Giunta (rinvio che differiva l’attuazione), e una disposizione sulle aree a rischio idrogeologico che violava la competenza statale esclusiva in materia ambientale. Era stato proposto anche un conflitto di attribuzioni per la promulgazione della legge in difformità dalle istruzioni governative.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, comma 2, lett. d) e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 5 del 2010 (piano casa), in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118 della Costituzione, e propone conflitto di attribuzioni in relazione agli artt. 118 e 120 Cost.

La decisione della Corte

La Regione Calabria ha approvato la legge n. 21 del 2010 che abroga la legge n. 5 del 2010. Il Governo ha valutato se rinunciare al ricorso per cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara l’estinzione del processo — sia del ricorso per legittimità costituzionale sia del conflitto di attribuzioni — per sopravvenuta carenza di interesse.

Il principio

Quando la legge regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale e il ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che la Corte entri nel merito della legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

Domande e risposte

Cosa è il commissario ad acta in materia legislativa?

Il commissario ad acta è un organo nominato dal Governo (o dalla Corte dei conti) per sostituirsi all’ente inadempiente. In casi eccezionali il Governo può incaricare il Presidente della Giunta di adottare anche atti di natura legislativa, come avvenne per il piano casa calabrese.

Il conflitto di attribuzioni può estinguersi per cessazione della materia del contendere?

Sì. Come i giudizi di legittimità costituzionale in via principale, anche i conflitti di attribuzioni possono estinguersi quando l’atto impugnato viene rimosso o abrogato e il ricorrente rinuncia all’interesse a proseguire il giudizio.

Cos’è il “piano casa” del 2009?

È l’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 1 aprile 2009 tra Stato, Regioni ed enti locali, volta a rilanciare il settore edilizio attraverso la concessione di ampliamenti volumetrici e la regolarizzazione di manufatti. Le Regioni erano tenute ad approvare proprie leggi attuative entro 90 giorni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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