Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che disciplinava la rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto, per contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e di buon andamento.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda gli enti locali in difficoltà finanziaria (cosiddetto predissesto) e le regole sulla restituzione delle anticipazioni di liquidità ricevute. Il giudice contabile dubitava che la norma consentisse di rinviare nel tempo oneri di bilancio senza adeguata copertura, scaricando il debito sulle generazioni future.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016), in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione (anche in combinato con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.) e agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU. A sollevare la questione era la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016.

Il principio

Le regole sul riequilibrio finanziario degli enti locali devono rispettare i principi di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.): non è consentito diluire o rinviare la copertura del disavanzo in modo da alterare la corretta rappresentazione contabile e gravare ingiustificatamente sugli esercizi futuri.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’esercizio del controllo sui piani di riequilibrio degli enti locali.

Quali parametri sono risultati decisivi?

Gli artt. 81 e 97 della Costituzione, ossia l’equilibrio di bilancio e il buon andamento dell’amministrazione.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.