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Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva impugnato in via principale l’art. 5 del d.lgs. n. 100/2005, che dettava norme sulla pesca e sull’acquacoltura. Il deposito del ricorso, tuttavia, era avvenuto dopo il termine perentorio previsto per i giudizi in via principale.
La questione di legittimità costituzionale
Il termine per il deposito del ricorso in via principale è perentorio: la notifica apre un termine di dieci giorni entro cui il ricorso deve essere depositato in cancelleria. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il deposito oltre i dieci giorni dalla notifica è tardivo e non può essere sanato. Il merito delle questioni relative alla disciplina della pesca e acquacoltura non viene quindi esaminato.
Il principio
Il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso in via principale decorre dalla notifica ed è perentorio: il suo mancato rispetto determina la manifesta inammissibilità del ricorso.
Domande e risposte
Qual è il termine per proporre ricorso in via principale?
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale e depositato in cancelleria entro 10 giorni dalla notifica.
Il termine di deposito è prorogabile?
No: è un termine perentorio e il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria.
Norme collegate
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