Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Di cosa si tratta
Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma del TUEL che prevede l’ineleggibilità a consigliere comunale per i dirigenti e i rappresentanti di società che abbiano rapporti contrattuali con il Comune, sostenendo che tale preclusione ledesse il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
La questione era se la differenza di trattamento tra i dirigenti di s.p.a. con rapporti contrattuali con l’ente (ineleggibili) e i dirigenti di altre imprese (non soggetti a tale causa) fosse giustificata o costituisse una discriminazione irragionevole in violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ritiene la questione non fondata. L’ineleggibilità tutela l’imparzialità dell’ente locale nei confronti dei propri contraenti: chi ha interessi economici diretti con il Comune non deve poter influire sulle decisioni dell’ente stesso. La distinzione rispetto all’incompatibilità (che opera dopo l’elezione) è ragionevole e proporzionata.
Il principio
L’ineleggibilità a consigliere comunale per i dirigenti di società contraenti con l’ente è costituzionalmente legittima: tutela l’imparzialità dell’amministrazione e il buon andamento, valori che giustificano la limitazione del diritto di elettorato passivo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità?
L’ineleggibilità impedisce la candidatura; l’incompatibilità sorge dopo l’elezione e impone la scelta tra la carica e la situazione incompatibile. Entrambe tutelano l’imparzialità dell’ente.
Chi sono i soggetti colpiti dall’art. 60, co. 1, n. 10, TUEL?
I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o coordinamento di società che abbiano con il Comune rapporti di appalto, concessione o somministrazione.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.