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Di cosa si tratta
La Commissione tributaria di Genova aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, che prevedeva pesanti sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare. Nel frattempo la Corte, con la sentenza n. 144/2005, aveva già dichiarato parzialmente illegittima quella stessa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Quando sopravviene una pronuncia della Corte che modifica parzialmente la norma impugnata, il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante nel processo principale alla luce del mutato quadro normativo.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché questi valuti se, alla luce della sentenza n. 144/2005 (che aveva già eliminato parte delle sanzioni), la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale. Solo in caso affermativo il giudice potrà investire nuovamente la Corte.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, interviene una pronuncia che modifica la norma impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione nel mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?
La Corte non decide nel merito ma rinvia al giudice di origine perché questi verifichi se la questione sia ancora rilevante per il processo principale, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
Cosa era cambiato con la sentenza n. 144/2005?
La Corte aveva dichiarato parzialmente illegittima la norma sulle sanzioni per lavoro irregolare, riducendo la portata applicativa della disposizione impugnata e rendendo necessario rivalutare la rilevanza della questione residua.
Norme collegate
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