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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme della Regione Toscana relative alla sostituzione di personale collocato in quiescenza e dei direttori dell’agenzia regionale per il lavoro.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38, detta disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, con riguardo alla sostituzione del personale in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Il Governo riteneva che la disciplina invadesse competenze statali e violasse i principi sull’accesso ai pubblici uffici.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38. Parametri: artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

Il principio

Le disposizioni regionali impugnate sono state ritenute conformi ai parametri costituzionali invocati, rientrando nei limiti delle competenze regionali in materia di organizzazione e servizi per il lavoro.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge toscana?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

Quali principi erano in gioco?

L’uguaglianza e l’accesso ai pubblici uffici (artt. 3 e 51), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e il riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117).

Cosa comporta la dichiarazione di non fondatezza?

Le norme regionali restano pienamente valide ed efficaci.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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