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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 120 del codice della strada in tema di requisiti per ottenere e mantenere la patente di guida.

Di cosa si tratta

L’art. 120, commi 2 e 3, del codice della strada disciplina la revoca della patente e i requisiti morali per il suo rilascio in relazione a determinati precedenti. Il Tribunale di Reggio Calabria ne dubitava la legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 120, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Parametri: art. 3 della Costituzione per il comma 2; artt. 3 e 27 della Costituzione per il comma 3. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Reggio Calabria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni.

Il principio

La pronuncia si arresta su un profilo processuale: le questioni non sono state esaminate nel merito perché affette da manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

È una forma di inammissibilità particolarmente evidente, che consente alla Corte di definire la questione con ordinanza senza un esame nel merito.

La revoca della patente prevista dall’art. 120 resta valida?

Sì. La norma non è stata annullata e continua ad applicarsi.

Il richiamo all’art. 27 Cost. che ruolo aveva?

Il giudice lo aveva invocato, per il comma 3, in relazione alla funzione della pena; la Corte non è però entrata nel merito di tale profilo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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