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La Corte restituisce gli atti al giudice perché, dopo l’ordinanza di rimessione, è cambiata la legge che subordinava il patteggiamento nei reati tributari al pagamento del debito fiscale. Il giudice dovrà valutare di nuovo la questione alla luce della nuova disciplina.
Di cosa si tratta
Nel processo penale per reati tributari, una norma consentiva il «patteggiamento» (applicazione della pena su richiesta) solo se l’imputato avesse prima estinto i debiti con il fisco. Il giudice di Torino ha ritenuto questa condizione lesiva di numerosi principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che condizionava l’accesso al patteggiamento al previo pagamento dei debiti tributari. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino lo riteneva in contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha riscritto la disciplina, trasferendo la regola sul patteggiamento nel nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, con un contenuto non identico al precedente. Spetta quindi al giudice rivalutare rilevanza e fondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo la rimessione, sopravviene una nuova legge che modifica la norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice, che deve verificare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.
Domande e risposte
Che cos’è la «restituzione degli atti»?
È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché nel frattempo è mutato il contesto normativo.
Perché la Corte non ha deciso subito?
Perché la legge censurata era stata modificata: la nuova norma sul patteggiamento, ora nell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non era identica alla precedente.
Che cosa dovrà fare ora il giudice?
Dovrà verificare se la questione conserva rilevanza nel suo processo e se resta non manifestamente infondata, riformulandola eventualmente sulla nuova disciplina.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — invocato dal giudice come diritto di difesa del contribuente-imputato
- Art. 112 della Costituzione — invocato sul principio di obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 3 della Costituzione — invocato per la dedotta disparità di trattamento tra imputati
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