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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo quando le parti rinunciano al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia. Nel caso, le Province autonome di Bolzano e Trento avevano rinunciato ai loro ricorsi, accettati dal Governo.
Di cosa si tratta
Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato in via principale alcune norme statali del decreto-legge n. 91 del 2014 in materia agricola, ambientale ed energetica, ritenendole lesive delle proprie competenze statutarie. Prima della decisione nel merito, entrambe le Province hanno deciso di ritirare i ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), denunciate per contrasto con gli artt. 81, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione e con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. I giudizi erano stati promossi in via principale dalle due Province autonome.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le Province autonome avevano rinunciato ai rispettivi ricorsi e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva accettato le rinunce: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo costituzionale: la Corte non esamina il merito della questione e chiude il giudizio.
Domande e risposte
Che cosa significa che il processo è «estinto»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la Corte non si pronuncia se la norma sia o meno costituzionale, perché le parti hanno deciso di non proseguire.
Perché le Province autonome hanno rinunciato?
Il testo della decisione registra la rinuncia ma non ne indica le ragioni: le due Province hanno depositato atti di rinuncia, poi accettati dal Governo.
La rinuncia da sola basta a chiudere il processo?
In un giudizio in via principale con controparte costituita serve anche l’accettazione della rinuncia da parte di quest’ultima, come avvenuto in questo caso.
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