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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo quando le parti rinunciano al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia. Nel caso, le Province autonome di Bolzano e Trento avevano rinunciato ai loro ricorsi, accettati dal Governo.

Di cosa si tratta

Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato in via principale alcune norme statali del decreto-legge n. 91 del 2014 in materia agricola, ambientale ed energetica, ritenendole lesive delle proprie competenze statutarie. Prima della decisione nel merito, entrambe le Province hanno deciso di ritirare i ricorsi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), denunciate per contrasto con gli artt. 81, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione e con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. I giudizi erano stati promossi in via principale dalle due Province autonome.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le Province autonome avevano rinunciato ai rispettivi ricorsi e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva accettato le rinunce: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo costituzionale: la Corte non esamina il merito della questione e chiude il giudizio.

Domande e risposte

Che cosa significa che il processo è «estinto»?

Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la Corte non si pronuncia se la norma sia o meno costituzionale, perché le parti hanno deciso di non proseguire.

Perché le Province autonome hanno rinunciato?

Il testo della decisione registra la rinuncia ma non ne indica le ragioni: le due Province hanno depositato atti di rinuncia, poi accettati dal Governo.

La rinuncia da sola basta a chiudere il processo?

In un giudizio in via principale con controparte costituita serve anche l’accettazione della rinuncia da parte di quest’ultima, come avvenuto in questo caso.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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