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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Chiavari non aveva motivato in modo adeguato sull’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme.

Di cosa si tratta

Un cittadino extracomunitario era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato senza presentare la certificazione consolare richiesta dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il giudice della liquidazione, dopo il processo, aveva revocato l’ammissione per tale irregolarità. Il Tribunale di Chiavari, chiamato a decidere sull’opposizione, aveva sollevato questione perché l’art. 112 non consentiva al giudice competente per la liquidazione di revocare il decreto di ammissione per cause di inammissibilità della domanda.

La questione di legittimità costituzionale

Si censurava l’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione di revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Chiavari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente non aveva dimostrato di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice a quo deve verificare l’esistenza di interpretazioni conformi alla Costituzione e motivare adeguatamente sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione.

Domande e risposte

Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

I cittadini italiani, gli stranieri regolari e gli apolidi con reddito annuo inferiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente). Per i cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine.

Cosa succede se il patrocinio è stato accordato irregolarmente?

Il decreto di ammissione può essere revocato, con conseguente obbligo per l’interessato di restituire le somme pagate dallo Stato all’avvocato nominato d’ufficio.

Cos’è la certificazione consolare nel patrocinio a spese dello Stato?

Una certificazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di provenienza che attesta la situazione economica del richiedente straniero, equivalente alla dichiarazione sostitutiva ISEE richiesta ai cittadini italiani.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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