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La Corte dichiara estinto il processo nel ricorso in via principale della Regione Toscana contro la disciplina statale sugli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (d.lgs. n. 139/2005). La Regione aveva rinunciato al ricorso e il Governo aveva accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva impugnato davanti alla Corte le norme del d.lgs. n. 139/2005 che disciplinano l’organizzazione territoriale dell’Ordine dei commercialisti, ritenendo violata la competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni (artt. 117 e 118 Cost.). Il ricorso è stato poi abbandonato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 6 comma 2, 7 e 8 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139. Parametri: artt. 117, 118 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Toscana in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia pone fine al giudizio senza alcuna pronuncia nel merito.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale senza pronuncia sul merito della questione.
Domande e risposte
Perché la Regione può rinunciare al ricorso davanti alla Corte costituzionale?
Il giudizio in via principale è promosso volontariamente dalla Regione (o dallo Stato), che ha facoltà di rinuncia come in qualsiasi altro processo. La rinuncia estingue il giudizio se accettata dall’altra parte.
Cosa ne è stato della disciplina contestata sugli Ordini professionali?
Le norme del d.lgs. n. 139/2005 sull’organizzazione degli Ordini territoriali dei commercialisti sono rimaste in vigore, senza che la Corte si pronunciasse sulla loro costituzionalità.
La materia delle professioni è di competenza statale o regionale?
L’art. 117 Cost. prevede la competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. L’organizzazione degli Ordini nazionali rientra in via prevalente nella competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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