Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 18 comma 2 l. n. 392/1978 (equo canone: facoltà del conduttore di sublocare). L’ordinanza del Pretore di Firenze risale al 1996 e, per effetto della riforma del giudice unico (d.lgs. n. 51/1998), era pervenuta alla Corte tramite il Tribunale di Firenze con notevole ritardo e senza idonea motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Pretore di Firenze aveva sollevato nel 1996 la questione di legittimità dell’art. 18 comma 2 della legge sull’equo canone, che limita la facoltà del conduttore di sublocare un immobile adibito ad uso abitativo, ritenendo la norma potenzialmente contraria al principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 18 comma 2 l. 27 luglio 1978 n. 392. Parametro: art. 3 comma 1 Cost. Rimettente: Pretore di Firenze (ordinanza del 26 agosto 1996), poi trasmessa dal Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né illustra in che termini la norma si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost.

Il principio

La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza è un filtro processuale che impedisce alla Corte di pronunciarsi su questioni sollevate in modo generico o assertivo.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 18 comma 2 della legge sull’equo canone?

Quella disposizione disciplinava la sublocazione parziale dell’immobile adibito ad uso abitativo, prevedendo il consenso del locatore. Era parte di un sistema normativo (l. n. 392/1978) oggi in larga parte superato dalla l. n. 431/1998 sul mercato delle locazioni.

Perché la questione era così datata (1996)?

A causa della soppressione della pretura per effetto del d.lgs. n. 51/1998, il fascicolo era passato al Tribunale di Firenze, che lo aveva poi trasmesso alla Corte dopo anni di giacenza.

La norma sull’equo canone è ancora applicabile?

La l. n. 392/1978 è stata in gran parte abrogata dalla l. n. 431/1998, che ha liberalizzato il mercato delle locazioni abitative. Le disposizioni residue si applicano solo a fattispecie specifiche.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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