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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 197-bis commi 3 e 6 c.p.p. nella parte in cui impone l’assistenza del difensore e l’applicazione dell’art. 192 comma 3 c.p.p. (regola di corroborazione) anche per le dichiarazioni di persone già assolte con formula piena (art. 530 comma 1 c.p.p.). Tali soggetti non hanno più interesse a mentire e non richiedono le stesse garanzie del coimputato.
Di cosa si tratta
L’art. 197-bis c.p.p. disciplina il c.d. testimone “assistito”: i coimputati o già imputati nel medesimo reato o in reato connesso che depongono come testimoni nel processo. La norma prevedeva che, in ogni caso, queste persone dovessero avvalersi di un difensore e che le loro dichiarazioni valessero come indizi (non come prova piena), salvo riscontri.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 197-bis commi 3 e 6 c.p.p. Parametro: art. 3 comma 1 Cost. (irragionevole parità di trattamento tra categorie diverse di soggetti). Rimettente: Tribunale di Fermo, ordinanza del 17 novembre 2004.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme “nella parte in cui” estendono l’assistenza del difensore e la regola di corroborazione anche ai soggetti prosciolti con sentenza irrevocabile ex art. 530 comma 1 c.p.p.: costoro non hanno più alcun interesse al silenzio né al mendacio, e assoggettarli allo stesso regime dei coimputati ancora esposti a rischi penali è irragionevole.
Il principio
Il trattamento uniforme di soggetti in posizione sostanzialmente diversa — coimputati con procedimento pendente e imputati già prosciolti definitivamente — viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. quando quella differenza incide sull’attendibilità e sull’affidamento che si può riporre nelle loro dichiarazioni.
Domande e risposte
Chi è il “testimone assistito” nel processo penale?
È la persona che ha rivestito o riveste la qualità di imputato in un reato connesso o collegato a quello per cui si procede. Viene sentita come testimone ma ha diritto all’assistenza di un difensore perché le sue risposte potrebbero danneggiarlo in altri procedimenti.
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?
Chi è stato prosciolto con formula piena (es. “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) può essere sentito come testimone ordinario: le sue dichiarazioni valgono come prova piena senza bisogno di riscontri, e non ha diritto all’assistenza del difensore in quella veste.
Perché la regola di corroborazione è così importante?
L’art. 192 comma 3 c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni dei coimputati non bastano da sole a fondare una condanna: occorrono riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità. È una garanzia fondamentale contro condanne basate solo su accuse reciproche.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, base della declaratoria di incostituzionalità
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