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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio dopo che il d.lgs. n. 517/1999 sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università era stato modificato. Il TAR aveva sollevato questione sulla norma che fissava il termine per l’opzione dei medici universitari tra attività assistenziale esclusiva e libera professione, prima che le strutture fossero individuate.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 517/1999 disciplinava i rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale, regolando l’attività dei professori e ricercatori di medicina. L’art. 5, comma 8, stabiliva un termine perentorio entro cui i medici universitari dovevano esercitare o rinnovare l’opzione tra attività assistenziale intramuraria (esclusiva) e attività libero-professionale extramuraria, con silenzio assenso per l’esclusiva. Il TAR del Lazio aveva sollevato 35 ordinanze di rimessione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione: fissare il termine dell’opzione prima che fossero individuate le strutture per l’attività assistenziale esclusiva sarebbe irragionevole, in quanto il medico non potrebbe scegliere informato; l’art. 5, comma 7, e disposizioni collegate violerebbero la libertà di insegnamento e la delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la restituzione degli atti al rimettente perché il decreto n. 517/1999 aveva subito modifiche rilevanti dopo le ordinanze di rimessione. Il TAR doveva valutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce del mutato quadro normativo.

Il principio

Quando sopravvengono modifiche normative che incidono sulla disposizione impugnata o sul quadro normativo in cui si inserisce, la Corte restituisce gli atti al rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione: non è compito della Corte decidere su una norma che potrebbe non essere più quella applicabile al giudizio.

Domande e risposte

Cosa prevede il regime dell’esclusiva per i medici universitari?

Il medico che opta per l’attività assistenziale esclusiva svolge la propria attività clinica esclusivamente nelle strutture del Servizio sanitario nazionale in cui è inserito, non potendo esercitare liberamente la professione all’esterno. In cambio, riceve un’indennità aggiuntiva.

Perché il TAR riteneva irragionevole il termine dell’opzione?

Perché le strutture destinate allo svolgimento dell’attività assistenziale esclusiva non erano ancora state individuate quando scadeva il termine per esercitare l’opzione, rendendo impossibile una scelta informata da parte del medico universitario.

Cos’è il silenzio assenso per l’esclusiva?

L’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 prevedeva che, in mancanza di comunicazione entro il termine perentorio, si intendesse esercitata l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva: chi non si manifestava espressamente era considerato aver scelto il regime di esclusiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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