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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 2, della legge n. 276/1997 sulle sezioni stralcio, nella parte in cui non prevede la comunicazione al contumace del provvedimento di convocazione per la conciliazione. La norma non lede il diritto di difesa né il giusto processo.

Di cosa si tratta

La legge n. 276/1997 istituiva le sezioni stralcio nei tribunali ordinari per smaltire il contenzioso civile arretrato. L’art. 13, comma 2, prevedeva il tentativo di conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Roma aveva dubitato che la mancata comunicazione al contumace dell’ordinanza che convoca le parti per la conciliazione violasse il diritto di difesa, il giusto processo e il principio di legalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 24 secondo comma, 101 secondo comma e 111 primo comma della Costituzione, sostenendo che il contumace, non ricevendo comunicazione del provvedimento di convocazione per la conciliazione, fosse privato della possibilità di partecipare a un’udienza che potrebbe definire la controversia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le garanzie dell’art. 292 c.p.c. riguardanti la comunicazione al contumace siano previste per atti idonei a mutare il thema decidendum o a influire decisivamente sulla prova; il tentativo di conciliazione non rientra in questa categoria perché non incide sul merito della controversia. Il contumace, peraltro, potrebbe sempre costituirsi.

Il principio

Le garanzie di comunicazione al contumace sono riservate agli atti processuali che possono mutare l’oggetto del giudizio o incidere sulle prove; il tentativo di conciliazione non ha tali caratteristiche poiché non vincola le parti e non preclude la trattazione nel merito.

Domande e risposte

Chi è il contumace in un processo civile?

Il convenuto che, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio. La contumacia è spesso una scelta difensiva consapevole. L’art. 292 c.p.c. prevede che al contumace siano comunicati solo determinati atti tassativamente elencati (come domande nuove o riconvenzionali, interrogatorio formale, giuramento).

Cosa sono le sezioni stralcio?

Sezioni giudiziarie create dalla legge n. 276/1997 con giudici onorari aggregati, appositamente incaricate di definire il contenzioso civile arretrato già iscritto a ruolo prima di una certa data, con procedure semplificate rispetto al processo ordinario.

Il tentativo di conciliazione era obbligatorio nelle sezioni stralcio?

Sì, l’art. 13 della legge n. 276/1997 prevedeva che, prima di passare alla trattazione nel merito, il giudice della sezione stralcio dovesse convocare le parti per tentare la conciliazione della controversia. In caso di fallimento del tentativo, il processo proseguiva normalmente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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