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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (Testo unico spese di giustizia), che attribuisce al giudice monocratico la competenza a decidere sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali anche quando il provvedimento opposto sia stato emesso da un giudice collegiale. La Corte ribadisce quanto già affermato con la sentenza n. 53/2005.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, conosceva dell’opposizione a decreti di liquidazione dei compensi professionali emessi in sede penale da un giudice collegiale. Riteneva incongruo che un organo “inferiore” (monocratico) giudicasse su un atto emesso da un organo “superiore” (collegiale), e ne dubitava la costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, del diritto di difesa, del giudice naturale e dell’eccesso di delega.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Siracusa (tre ordinanze) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione anche quando il provvedimento opposto sia stato emesso dal giudice collegiale.

La decisione della Corte

Manifestamente infondata. La Corte richiama la sentenza n. 53/2005: la norma non disciplina la competenza ma la composizione dell’organo giudicante; il sistema è ragionevole per esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse (come confermato anche dalla sentenza n. 52/2005 su analoga fattispecie); la violazione dell’art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata, senza alcuna motivazione; la censura sull’art. 25 Cost. (riserva di legge) mira a rafforzare quella di eccesso di delega, già respinta.

Il principio

L’attribuzione dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al giudice in composizione monocratica è ragionevole in relazione ad esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse, indipendentemente dalla composizione dell’organo che ha emesso il provvedimento opposto.

Domande e risposte

Chi decide sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in sede penale?

Il giudice in composizione monocratica, secondo l’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002, indipendentemente dalla composizione dell’organo che ha emesso il decreto opposto.

La composizione monocratica del giudice dell’opposizione viola il principio del giudice naturale?

No, secondo la Corte: la norma disciplina la composizione dell’organo, non la competenza, e non è pertanto suscettibile di violare la riserva assoluta di legge in materia di competenza prevista dall’art. 25 Cost.

Esistono eccezioni a questa regola?

Non è prevista eccezione nella norma. La ratio è quella di semplificazione e snellimento del contenzioso sulle spese di giustizia, materia in cui la celerità procedurale è ritenuta prevalente sulla corrispondenza di composizione tra giudice emittente e giudice dell’opposizione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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