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L’ordinanza dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Tropea (prive di qualsiasi motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondata quella del Giudice di pace di Patti sulla mancata previsione, nel decreto di citazione davanti al giudice di pace, dell’avvertimento all’imputato della possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie. Il difensore presente all’udienza di comparizione garantisce l’informazione.
Di cosa si tratta
Nel processo penale davanti al giudice di pace, la legge (art. 35 d.lgs. n. 274/2000) prevede la possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie. I giudici rimettenti si chiedevano se il decreto di citazione dovesse contenere, a pena di nullità, un avvertimento all’imputato su questa possibilità, analogamente a quanto previsto per il giudizio in composizione monocratica dall’art. 552 c.p.p. per i riti alternativi.
La questione di legittimità costituzionale
Tre giudici di pace hanno sollevato questioni di legittimità degli artt. 20 e 35 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione davanti al giudice di pace contenga l’avvertimento sulla possibilità di accedere all’estinzione del reato tramite condotte riparatorie.
La decisione della Corte
Le ordinanze del Giudice di pace di Tropea sono manifestamente inammissibili: prive di qualsiasi motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza. La questione del Giudice di pace di Patti è manifestamente infondata, confermando le ordinanze nn. 56 e 11 del 2004: all’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, che può informarlo. Inoltre l’art. 35, comma 3, consente la sospensione del processo fino a tre mesi per permettere all’imputato di provvedere alle condotte riparatorie.
Il principio
La garanzia dell’assistenza difensiva obbligatoria all’udienza di comparizione davanti al giudice di pace assicura all’imputato la conoscenza di tutte le possibili forme di definizione alternativa del procedimento, incluse le condotte riparatorie, senza che sia necessario un apposito avvertimento nel decreto di citazione.
Domande e risposte
Il decreto di citazione davanti al giudice di pace deve avvertire dell’estinzione per condotte riparatorie?
No, secondo la giurisprudenza costituzionale. L’imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore all’udienza di comparizione, che garantisce l’informazione sulle possibili alternative al giudizio.
Come può l’imputato che non ha potuto attivarsi in precedenza accedere alle condotte riparatorie?
L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 consente al giudice di sospendere il processo fino a tre mesi se l’imputato chiede all’udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostra di non aver potuto farlo prima.
Cosa distingue questa disciplina da quella per il tribunale monocratico?
Per il tribunale monocratico, l’art. 552 c.p.p. impone espressamente che il decreto di citazione contenga l’avvertimento sui riti alternativi. Per il giudice di pace tale obbligo non esiste, ma è compensato dall’udienza di comparizione — sede specifica per la valutazione delle alternative al processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato
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