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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 415 e 645 c.p.c. nella parte in cui non consentirebbero di proporre opposizione a decreto ingiuntivo previdenziale mediante invio postale del ricorso. Il rimettente non ha tenuto conto delle differenze strutturali tra la norma censurata e quella già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 98/2004.

Di cosa si tratta

Una casa di cura aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo dell’INPS spedendo il ricorso per posta al cancelliere entro il termine di venti giorni. Il Pretore aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché il deposito deve avvenire con consegna materiale dell’atto, non via posta. La Cassazione, investita del ricorso, aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 415 e 645 c.p.c., nella parte in cui non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo previdenziale mediante il servizio postale. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Corte di cassazione, sezione lavoro.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La sentenza n. 98/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 22 della l. n. 689/1981 (opposizione a ordinanza-ingiunzione) nella parte in cui escludeva la posta, perché tale norma richiamava espressamente le disposizioni sul ricorso; ma gli artt. 415 e 645 c.p.c. hanno una struttura diversa e non ricevono quel richiamo normativo, sicché i presupposti della precedente pronuncia non ricorrono nel caso di specie.

Il principio

La dichiarazione di incostituzionalità di una norma non si estende automaticamente a norme analoghe ma strutturalmente diverse; il giudice rimettente deve verificare che il tertium comparationis e il contesto normativo siano effettivamente omogenei rispetto alla pronuncia invocata come precedente.

Domande e risposte

Il deposito a mezzo posta vale per tutti gli atti processuali?

No: la legge lo consente solo per gli atti espressamente previsti. La questione di quali atti possano essere depositati via posta è regolata caso per caso dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale che interviene su singole norme.

Qual era il precedente invocato dalla Cassazione?

La sentenza n. 98/2004 che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 22, comma 3, della l. n. 689/1981 sull’opposizione a ordinanza-ingiunzione degli enti previdenziali, nella parte in cui non prevedeva il deposito via posta.

Cosa succede se l’opposizione è dichiarata inammissibile per il deposito?

Il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo, privando il debitore del diritto di far valere le proprie eccezioni nel merito; per questo i rimettenti ravvisavano una possibile violazione dell’art. 24 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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