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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 420-quater, comma 1, c.p.p. sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: il giudice rimettente chiedeva che si potesse celebrare il processo in contumacia nei confronti di un imputato estradato dall’Italia per fatti diversi, ma la questione non era ammissibilmente formulata secondo i canoni del giudizio incidentale di costituzionalità.
Di cosa si tratta
La clausola di specialità prevista dalle convenzioni di estradizione vieta di processare l’estradato per fatti diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, salvo consenso dello Stato consegnante. La Cassazione a sezioni unite (sent. n. 8/2001) aveva interpretato ciò come condizione di procedibilità, imponendo al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale rimettente riteneva invece possibile almeno un giudizio contumaciale di mero accertamento per interrompere la prescrizione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 420-quater, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo del giudice di dichiarare la contumacia dell’imputato estradato per fatti diversi, ove ciò sia previsto dalle norme pattizie. Parametri: artt. 3, 25 e 112 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La decisione della Corte
Inammissibilità. La questione è formulata in modo da sollecitare una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte di sistema rimesse al legislatore; il rimettente non aveva adeguatamente motivato l’impossibilità di percorsi interpretativi alternativi già delineati dalla giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2001.
Il principio
Quando esistono orientamenti giurisprudenziali che già prefigurano soluzioni compatibili con la Costituzione, il giudice rimettente deve confrontarsi con essi e spiegare perché non siano praticabili; una questione che chiede alla Corte di operare scelte di sistema in luogo del legislatore è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è la clausola di specialità nelle estradizioni?
Il principio per cui lo Stato che riceve l’estradato può processarlo solo per i reati per cui l’estradizione è stata concessa; per fatti diversi occorre o il consenso dello Stato consegnante (estradizione suppletiva) o che l’estradato rimanga liberamente nel territorio dopo un certo periodo.
Perché il Tribunale voleva almeno un processo contumaciale?
Per interrompere la prescrizione dei reati contestati: una sentenza di non luogo a procedere ex artt. 129 e 529 c.p.p. lascia i reati prescriversi senza alcun accertamento.
La questione può essere riproposta in futuro?
Sì, con una formulazione più precisa che individui una soluzione costituzionalmente obbligata (rime obbligate) e si confronti con gli orientamenti giurisprudenziali esistenti.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale, parametro invocato
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato
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