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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 2, della legge regionale Basilicata n. 28/1978 (come modificato nel 2003), che esonerava dal contributo per oneri di urbanizzazione le costruzioni nelle aree industriali già dotate di infrastrutture. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
La società Logistica s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Basilicata un provvedimento del Comune di Melfi che le richiedeva il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione su un insediamento industriale nelle aree del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP). La norma regionale censurata prevedeva l’esonero per le costruzioni in aree industriali «il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal richiedente la concessione». Il TAR aveva dubitato della costituzionalità di tale esonero rispetto agli artt. 117 e 119 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Basilicata ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 28/1978 (come sostituito dalla l.r. n. 17/2003), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’esonero dal contributo di urbanizzazione per le concessioni edilizie in aree industriali e artigianali già dotate di infrastrutture pubbliche.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: il TAR non aveva chiarito se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile alla fattispecie concreta, e in particolare se la società ricorrente ricadesse o meno nel campo di applicazione dell’esonero.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve spiegare non solo perché la norma è (in astratto) sospettata di incostituzionalità, ma anche e soprattutto perché quella norma è applicabile al caso concreto e qual è il suo effetto sulla decisione del giudizio. In difetto di tale motivazione sulla «rilevanza», la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa sono gli oneri di urbanizzazione?
Sono contributi che il titolare di una concessione edilizia (o permesso di costruire) deve versare al Comune a titolo di partecipazione ai costi delle infrastrutture pubbliche (strade, fognature, illuminazione) che il nuovo insediamento genera o utilizza.
Perché la legge regionale prevedeva un esonero?
Perché nelle aree industriali attrezzate (come quelle delle ASI o dei PIP) le infrastrutture erano già state realizzate a cura e spese di enti pubblici. La norma riteneva che chi costruiva in tali aree non dovesse pagare una seconda volta per servizi già resi.
Cosa avrebbe dovuto fare il TAR per sollevare correttamente la questione?
Avrebbe dovuto chiarire in modo specifico se la società Logistica s.p.a. rientrava nella categoria esentata dalla norma e come la norma incideva sull’esito del giudizio sulla richiesta del Comune di Melfi. Senza questo chiarimento, la questione non è sufficientemente motivata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia urbanistica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.