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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p., che riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato. Il giudice rimettente non ha indicato con sufficiente chiarezza il petitum della propria domanda.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pescara stava giudicando in giudizio abbreviato su richiesta dell’imputato, condizionata all’escussione di due testimoni. La parte civile costituita aveva chiesto di poter a sua volta sentire prove contrarie, ma l’art. 438, comma 5, c.p.p. prevede tale facoltà solo per il pubblico ministero. Il Tribunale dubitava che questa esclusione violasse il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa della parte civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pescara ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui riserva al solo pubblico ministero la facoltà di chiedere la prova contraria nel giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria, escludendo la parte civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il giudice a quo non ha formulato in modo sufficientemente determinato il petitum, ossia non ha indicato chiaramente quale pronuncia additiva chiedeva alla Corte (se estendere la facoltà alla sola parte civile, o a tutte le parti private, o con quali limiti).

Il principio

Il giudice che solleva questione di costituzionalità deve formulare con precisione il petitum additivo, indicando a quali soggetti o in quali condizioni la norma dovrebbe essere estesa. Una domanda generica non consente alla Corte di pronunciarsi senza sostituirsi al legislatore nelle scelte discrezionali.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato condizionato?

È la forma di giudizio abbreviato in cui l’imputato accetta il rito semplificato (con sconto di pena di un terzo) a condizione che venga assunta una determinata prova che ritiene favorevole. Il giudice può accogliere la richiesta se l’integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione.

Perché la parte civile non ha diritto alla prova contraria secondo la norma vigente?

L’art. 438, comma 5, c.p.p. attribuisce solo al pubblico ministero la facoltà di chiedere prova contraria in risposta alla prova dell’imputato. La parte civile, che pure ha un interesse diretto nell’accertamento dei fatti, non è contemplata dalla norma.

La questione era nel merito fondata o infondata?

La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità per vizio di formulazione. La questione sostanziale — se escludere la parte civile dalla prova contraria violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost. — resta quindi aperta.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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