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La Corte dichiara incostituzionali le imposte regionali sarde sulle plusvalenze delle seconde case, sulle seconde case ad uso turistico e su aeromobili e unità da diporto (artt. 2, 3 e 4, l.r. Sardegna n. 4/2006). La Regione non aveva la competenza per istituire tributi propri su tali basi imponibili, e le norme violavano anche il divieto di aiuti di Stato del Trattato CE.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva istituito con la legge n. 4/2006 tre nuove imposte regionali: sull’incremento di valore (plusvalenza) delle seconde case in Sardegna, sull’utilizzo turistico delle seconde case, e sugli aeromobili e le imbarcazioni da diporto ormeggiate o circolanti nel territorio sardo. Il Governo aveva impugnato tutte e tre le imposte ritenendole incostituzionali e incompatibili con il diritto europeo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, in riferimento all’art. 8, lett. i), dello Statuto regionale sardo, agli artt. 117 e 119 Cost. e all’art. 12 del Trattato CE (divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 (imposte sulle seconde case) sia nel testo originario sia in quello modificato nel 2007; dichiara illegittimo anche l’art. 4 (imposta su aeromobili e natanti). Le norme eccedono le competenze tributarie regionali e violano l’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con l’art. 12 del Trattato CE, introducendo un trattamento discriminatorio ai danni dei non residenti (tipicamente cittadini di altri Paesi UE).
Il principio
Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono istituire tributi propri su basi imponibili già riservate allo Stato o incompatibili con il diritto europeo. L’imposta regionale che discrimina di fatto i non residenti UE rispetto ai residenti costituisce una misura vietata dall’art. 12 del Trattato CE (oggi art. 18 TFUE).
Domande e risposte
Perché le imposte sulle seconde case erano incostituzionali?
Perché la Regione Sardegna non aveva la competenza per istituire tributi sulle plusvalenze immobiliari o sull’utilizzo turistico degli immobili: queste basi imponibili erano già coperte dalla fiscalità statale (IRPEF, IMU) e lo Statuto speciale non attribuiva alla Regione un potere tributario così ampio.
Quale era il problema con il Trattato CE?
Le imposte colpivano soprattutto i non residenti in Sardegna che possedevano seconde case o usavano la Sardegna come meta turistica. In pratica, i cittadini europei non residenti in Italia pagavano più dei sardi, in violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità (art. 12 TCE, ora art. 18 TFUE).
Cosa è successo alle imposte sugli aeromobili e i natanti?
Anche l’art. 4 — che istituiva l’imposta regionale su aeromobili e unità da diporto — è stato dichiarato incostituzionale, sempre perché eccedeva le competenze tributarie regionali e rischiava di violare il diritto europeo (per la questione relativa agli aiuti di Stato, la Corte ha anche disposto rinvio pregiudiziale alla CGCE con la decisione n. 103/2008).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza fiscale
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative in materia tributaria
- Art. 119 della Costituzione — autonomia tributaria delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.