Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), a seguito delle modifiche legislative sopravvenute con il d.lgs. n. 158 del 2015.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Treviso aveva sollevato dubbi sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento delle ritenute. Dopo l’ordinanza di rimessione, però, è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario modificando proprio la norma censurata e innalzando la soglia di punibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Treviso ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) e all’art. 3 della Costituzione, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione alla luce della disciplina mutata.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché dopo la rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata: gli atti vanno restituiti al giudice per una nuova valutazione.

Cosa significa restituzione degli atti?

La Corte rinvia la causa al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata dopo il mutamento normativo.

Quale norma era contestata?

L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sull’omesso versamento delle ritenute.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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