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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualificava la natura giuridica dei cosiddetti «beni estimati» in materia di cave.
Di cosa si tratta
La normativa toscana sulle cave aveva introdotto una qualificazione della natura giuridica dei «beni estimati», storica categoria legata all’attività estrattiva nel territorio apuano. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale di Massa, in un giudizio tra società e Comune di Carrara, ne hanno contestato la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso del 2015) e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa, avverso l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, in materia di cave.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Il principio
La Regione non può intervenire a qualificare la natura giuridica dei beni estimati, materia che esorbita dalla competenza regionale e incide su profili di ordinamento civile riservati alla legge statale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la norma toscana nella parte in cui qualificava la natura giuridica dei beni estimati relativi alle cave.
Chi aveva sollevato la questione?
Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, sia il Tribunale di Massa, in via incidentale.
Cosa sono i «beni estimati»?
Una categoria storica di beni legata all’attività estrattiva nel territorio apuano, la cui qualificazione giuridica era oggetto della norma censurata.
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