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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le numerose questioni sollevate sull’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria, prospettate sotto il profilo dell’indipendenza del giudice. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha dubitato che l’assetto ordinamentale e organizzativo della giustizia tributaria — in particolare l’inquadramento del personale di segreteria nel Ministero dell’economia e delle finanze e lo status dei giudici — fosse compatibile con la garanzia di indipendenza, anche apparente, del giudice richiesta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha impugnato un’ampia serie di disposizioni sull’ordinamento della giustizia tributaria (d.lgs. n. 545 del 1992 e altre), in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari e la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

Il principio

Le censure all’assetto complessivo della giustizia tributaria, formulate in modo ampio e dai contorni indeterminati, non superano il vaglio di ammissibilità: la Corte non può pronunciarsi su questioni che non individuino con precisione la norma e l’effetto lesivo richiesti.

Domande e risposte

La Corte ha esaminato il merito dell’indipendenza della giustizia tributaria?

No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

Chi aveva sollevato le questioni?

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento.

Quale parametro internazionale era invocato?

L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo, tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

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