Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 175 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la parte della riforma penale-tributaria del 2015 che aveva esteso il reato di omesso versamento delle ritenute ai casi basati sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta.

Di cosa si tratta

Il datore di lavoro e altri soggetti agiscono come «sostituti d’imposta»: trattengono le ritenute fiscali e devono versarle all’Erario. L’omesso versamento, oltre certe soglie, è reato. Originariamente il delitto puniva l’omesso versamento delle ritenute «risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti». Una riforma del 2015 ha aggiunto le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione», estendendo la rilevanza penale anche al mancato versamento di ritenute desumibili dalla sola dichiarazione annuale del sostituto, senza bisogno delle certificazioni. Il Tribunale di Monza, in un processo penale, ha dubitato che questa estensione fosse coperta dalla legge che aveva delegato il Governo a riformare il sistema sanzionatorio. Il tema riguarda un principio cardine del diritto penale: la legge delegata non può ampliare l’area del penalmente rilevante oltre i confini fissati dalla legge di delega del Parlamento.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». Il Tribunale di Monza invocava gli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare per eccesso di delega: l’ampliamento del reato non trovava copertura nella legge delega n. 23 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», e in via consequenziale di alcune previsioni collegate. L’estensione del reato di omesso versamento delle ritenute alle somme risultanti dalla sola dichiarazione del sostituto eccedeva i limiti della delega legislativa.

Il principio

Il Governo, nell’esercizio di una delega legislativa, non può ampliare l’ambito di un reato oltre i confini tracciati dalla legge di delega: in materia penale ciò viola sia il principio di legalità (art. 25 Cost.) sia i limiti della delega (artt. 76 e 77 Cost.).

Domande e risposte

Che cos’è l’«eccesso di delega»?

Si verifica quando il Governo, nell’adottare un decreto legislativo, va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge di delega. La Costituzione (artt. 76 e 77) impone che il decreto legislativo resti entro quei limiti, pena la sua illegittimità.

Cosa cambia per chi era imputato di questo reato?

Caduta la parte di norma dichiarata illegittima, non è più punibile l’omesso versamento di ritenute basato sulla sola dichiarazione del sostituto, in mancanza delle certificazioni. La pronuncia ha effetti anche sui processi in corso e sui fatti pregressi, secondo le regole sulla retroattività della legge penale più favorevole.

Resta reato l’omesso versamento delle ritenute certificate?

Sì. La Corte ha colpito solo l’estensione introdotta nel 2015. L’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti continua a essere penalmente rilevante, alle condizioni di legge.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.