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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis c.p. nella parte in cui non consentono al giudice di liquidare le spese alla parte civile quando il reato si estingue per oblazione. L’impossibilità di condannare alle spese deriva dall’art. 541 c.p.p., non dalle norme impugnate, e la situazione è già stata affrontata dalla giurisprudenza costituzionale.

Di cosa si tratta

L’oblazione è un istituto del diritto penale che consente all’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-bis c.p.). Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, dubita che tale istituto violi i principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa perché non prevede la possibilità per il giudice di liquidare le spese processuali in favore della parte civile costituita nel processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione.

La decisione della Corte

L’ordinanza è manifestamente infondata. La Corte richiama l’ordinanza n. 73 del 1993 con cui aveva già affrontato analoga questione, rilevando che l’oblazione è una sentenza di non doversi procedere per causa estintiva del reato, non una sentenza di proscioglimento per difetto di responsabilità. L’impossibilità di liquidare le spese alla parte civile non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p., che non era stato impugnato dal rimettente. Le norme denunciate sono pertanto estranee al vizio lamentato.

Il principio

La preclusione alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in caso di estinzione del reato per oblazione non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p.: la questione sollevata nei confronti delle prime due norme è manifestamente infondata per erronea individuazione della norma denunciata.

Domande e risposte

Cos’è l’oblazione nel diritto penale italiano?

L’oblazione è un istituto previsto dagli artt. 162 (oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda) e 162-bis (oblazione nelle contravvenzioni punite in alternativa con l’arresto) del codice penale, che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro, con conseguente sentenza di non doversi procedere.

Perché la parte civile non può ottenere le spese processuali in caso di oblazione?

Perché l’art. 541 c.p.p. limita la condanna alle spese alle sentenze di condanna, e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per oblazione non è una sentenza di condanna. Le norme sull’oblazione in sé non regolano la liquidazione delle spese.

La parte civile rimane senza tutela?

No: la parte civile che abbia subito un danno può agire in sede civile per il risarcimento. L’oblazione estingue il reato ma non pregiudica l’azione civile per i danni, che rimane esperibile dinanzi al giudice civile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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