Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Umbria con ricorso in via principale avverso l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002 (convertito nella legge n. 266/2002) sulla procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso tramite i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). La Regione ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha accettato: il processo si estingue ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva impugnato l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso. La norma istituisce in ogni capoluogo di provincia i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) — organi statali — con il compito di approvare piani individuali di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, con effetti estintivi dei reati contravvenzionali connessi e sospensione delle ispezioni durante l’istruttoria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Umbria denunciava l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002, in riferimento agli artt. 117 (terzo e quarto comma) e 118 (secondo comma) della Costituzione, nonché all’art. 2 del d.lgs. n. 281/1997 e al principio di leale collaborazione, ritenendo che l’istituzione di organi statali in ogni capoluogo invadesse le competenze regionali in materia di lavoro e politiche attive per l’occupazione.
La decisione della Corte
Il processo è dichiarato estinto. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso — quando accettata da tutte le parti — estingue il processo senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito. Non vi è alcuna decisione sulla fondatezza o infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, estingue il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative: la Corte non si pronuncia nel merito e la norma impugnata rimane in vigore.
Domande e risposte
Cosa sono i CLES istituiti dalla norma impugnata?
I Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) sono organi statali istituiti in ogni capoluogo di provincia dalla legge n. 266/2002, con il compito di approvare piani individuali di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, determinando effetti estintivi dei reati contravvenzionali e la sospensione delle ispezioni nei confronti del datore di lavoro che presenta il piano.
Perché la Regione aveva impugnato la norma?
Sosteneva che l’istituzione di organi statali capillari per gestire la regolarizzazione del lavoro sommerso invadesse le competenze regionali in materia di mercato del lavoro e politiche attive per l’occupazione (artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e violasse il principio di leale collaborazione.
Cosa significa che il processo è estinto? La questione è risolta?
No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di inammissibilità o infondatezza. La Corte non ha giudicato la norma costituzionale: ha semplicemente preso atto che le parti hanno posto fine al giudizio. La questione di costituzionalità avrebbe potuto essere riproposta in futuro da altri soggetti legittimati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di lavoro e tutela e sicurezza del lavoro
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.