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In un conflitto di attribuzioni tra CSM e Ministro della giustizia, la Corte dichiara che non spettava al Ministro rifiutare la controfirma del decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo e annulla la relativa nota di rifiuto. Il Ministro, dopo adeguata concertazione ispirata a leale collaborazione, non può bloccare indefinitamente la delibera del CSM.
Di cosa si tratta
Il CSM aveva deliberato all’unanimità di conferire l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi. Il Ministro della giustizia Castelli rifiuta la controfirma del relativo decreto del Presidente della Repubblica, adducendo un’asserita causa di incompatibilità derivante dalla presenza del fratello del magistrato come Presidente di sezione dello stesso Tribunale. Il CSM solleva conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il CSM ritiene che il Ministro della giustizia, con la nota del 25 ottobre 2002, abbia leso le attribuzioni costituzionalmente garantite dall’organo di autogoverno della magistratura. I parametri invocati sono gli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, che disciplinano le competenze del CSM e il ruolo del Ministro in materia di organizzazione giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte ricorda che il «concerto» tra CSM e Ministro è una modalità di leale collaborazione, non un potere di veto. Il Ministro può esprimere riserve e avviare una fase di concertazione, ma non può trasformare il dissenso in rifiuto definitivo e unilaterale di dar corso alla delibera del CSM, una volta che la concertazione si sia protratta per tempi ragionevoli senza raggiungere un accordo. La valutazione sull’eventuale incompatibilità ai sensi dell’art. 19 R.D. n. 12/1941 apparteneva alla competenza del CSM, che aveva già esaminato e superato il profilo. La Corte annulla la nota ministeriale di rifiuto.
Il principio
Il «concerto» del Ministro della giustizia nelle nomine direttive proposte dal CSM è strumento di leale collaborazione istituzionale: non attribuisce al Ministro un potere di veto sine die sulle delibere del CSM, ma impone una fase di concertazione in tempi ragionevoli al termine della quale, in caso di persistente disaccordo, la delibera dell’organo di autogoverno della magistratura prevale.
Domande e risposte
Cos’è il «concerto» tra CSM e Ministro della giustizia?
E’ la procedura attraverso cui le nomine agli uffici direttivi della magistratura richiedono non solo la delibera del CSM ma anche la partecipazione del Ministro, che ha la facoltà di sollevare rilievi. La Corte chiarisce che si tratta di un meccanismo di collaborazione, non di un potere di approvazione o veto ministeriale.
Quali motivi aveva addotto il Ministro per rifiutare la controfirma?
Il Ministro sosteneva che il fratello del dott. Galizzi, Presidente di sezione al Tribunale di Bergamo, determinasse una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del R.D. n. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario. Il CSM aveva però già valutato e disatteso tale rilievo.
Quali sono le conseguenze pratiche della pronuncia?
La nota ministeriale di rifiuto è annullata dalla Corte: il decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo deve quindi essere controfirmato dal Ministro e diventare efficace.
Norme collegate
- Art. 105 della Costituzione — attribuzioni del CSM in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati
- Art. 110 della Costituzione — attribuzioni del Ministro della giustizia in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
- Art. 107 della Costituzione — inamovibilità dei magistrati e distinzioni tra essi solo per funzioni
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