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In un conflitto di attribuzioni tra Tribunale di Roma e Camera dei deputati, la Corte dichiara che spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Gramazio, in quanto espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il comunicato stampa che riproduceva il contenuto di un’interrogazione parlamentare contestualmente presentata costituisce un’opinione connessa all’esercizio del mandato.
Di cosa si tratta
Il deputato Domenico Gramazio aveva diffuso un comunicato stampa — ripreso dal quotidiano Roma — che riportava i contenuti di un’interrogazione da lui presentata alla Camera, sollevando dubbi su presunti rapporti contrattuali tra una società riconducibile alla moglie del dott. Stefano Balassone (consigliere RAI) e la RAI-TV. Balassone e la moglie intentano causa per danni da diffamazione davanti al Tribunale civile di Roma. La Camera delibera l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. e il Tribunale solleva conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma (sezione I civile) contesta la delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999, con cui l’Assemblea ha dichiarato che le dichiarazioni dell’on. Gramazio costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dall’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ritiene invece che il comunicato stampa non rientri tra gli atti tipici coperti dalla garanzia.
La decisione della Corte
La Corte accerta che il comunicato stampa riproduceva sostanzialmente il contenuto dell’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Gramazio il medesimo giorno della diffusione. Sussiste quindi il requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e l’atto parlamentare tipico: le opinioni divulgate al di fuori del Parlamento sono coperti dall’insindacabilità quando costituiscono una «proiezione esterna» di atti parlamentari compiuti contestualmente. La Camera aveva quindi correttamente esercitato la propria attribuzione nel deliberare l’insindacabilità.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese extra moenia quando sussiste un nesso funzionale diretto con un atto parlamentare tipico contestualmente compiuto: il comunicato stampa che riproduce i contenuti di un’interrogazione presentata lo stesso giorno costituisce una «proiezione esterna» dell’atto parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
E’ uno strumento processuale con cui un potere dello Stato — nel caso, il Tribunale — contesta che un altro potere — la Camera — abbia usurpato o vincolato illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali. La Corte decide quale potere avesse titolo ad agire.
Quando un comunicato stampa di un parlamentare è coperto dall’insindacabilità?
Quando riproduce sostanzialmente il contenuto di un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, ecc.) contestualmente compiuto, stabilendo così quel nesso funzionale che la giurisprudenza costituzionale richiede per estendere la garanzia dell’art. 68, primo comma, alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento.
Cosa accade al processo civile di risarcimento pendente davanti al Tribunale di Roma?
A seguito della pronuncia della Corte che riconosce l’attribuzione della Camera, il Tribunale è vincolato dalla delibera di insindacabilità: non può condannare il parlamentare per le dichiarazioni coperte dall’art. 68, primo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni
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