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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone al dipendente pubblico di risiedere nel luogo della propria sede di servizio. Il giudice rimettente (Consiglio di Stato, sezione VI) non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, omettendo di esaminare la normativa sull’infortunio in itinere e la relativa giurisprudenza di cassazione.

Di cosa si tratta

L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) obbliga ogni dipendente pubblico a risiedere nel comune dove ha sede l’ufficio cui è assegnato, salva autorizzazione del capo dell’ufficio per rilevanti ragioni. Due insegnanti pubbliche, residenti in un comune diverso da quello della scuola ove lavoravano senza aver chiesto l’autorizzazione, avevano subito un infortunio nel tragitto casa-lavoro. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento della causa di servizio proprio per la violazione dell’obbligo di residenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato – sezione VI aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 in riferimento agli artt. 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, sostenendo che l’obbligo di residenza fosse anacronistico, irragionevole e lesivo della libertà di circolazione.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva dato per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza avesse di per sé effetto ostativo all’indennizzabilità dell’infortunio, senza esaminare né la normativa applicabile ratione temporis sul riconoscimento della causa di servizio, né la disciplina sull’infortunio in itinere introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, né la giurisprudenza di cassazione che, ai fini del nesso causale, considera rilevante anche il luogo dove si trova la famiglia del lavoratore, diverso dalla sua dimora.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare compiutamente tutta la normativa rilevante e la relativa giurisprudenza, per motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione.

Domande e risposte

L’obbligo di residenza del dipendente pubblico è ancora in vigore?

L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 rimane formalmente in vigore per i dipendenti pubblici non interessati da successive abrogazioni parziali, ma la sua applicazione pratica è molto attenuata grazie all’ampia prassi amministrativa di rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Che cos’è l’infortunio in itinere?

È l’infortunio subito dal lavoratore nel percorso normale tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Per il pubblico impiego è riconoscibile come causa di servizio; la giurisprudenza di cassazione considera rilevante anche il luogo di residenza della famiglia, non solo la dimora personale del lavoratore.

Perché il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione?

Riteneva che l’obbligo di residenza fosse diventato irragionevole alla luce dei moderni mezzi di trasporto e telecomunicazione, e che discriminasse ingiustamente dipendenti pubblici in situazione analoga solo in base al luogo di residenza, violando gli artt. 3 e 16 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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