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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da quattro giudici contro l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti bancari. Le ordinanze di rimessione erano carenti o contraddittorie nella motivazione.
Di cosa si tratta
In vari procedimenti civili, alcune banche avevano eccepito la prescrizione delle domande dei correntisti che chiedevano la restituzione di somme addebitate a titolo di interessi anatocistici o ultralegali. L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 aveva stabilito una norma di interpretazione autentica che, secondo i giudici rimettenti, retroattivamente spostava il dies a quo della prescrizione sfavorendo i correntisti. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Nicosia, il Giudice di pace di Potenza, il Tribunale di Bari e il Tribunale di Siracusa hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, primo periodo, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), in riferimento — complessivamente — agli articoli 2, 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi lacune motivazionali: i giudici non avevano adeguatamente descritto i fatti di causa, non avevano chiarito la rilevanza della norma nel singolo giudizio o avevano formulato la questione in modo contraddittorio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo; camera di consiglio del 23 maggio 2012.
Il principio
Quando più giudici rimettenti sollevano questioni identiche ma le motivazioni delle ordinanze presentano gravi carenze — mancata descrizione del fatto, irrilevanza, contraddittorietà — la Corte deve dichiarare l’inammissibilità di tutte le questioni senza poter entrare nel merito, anche se il tema di fondo è giuridicamente rilevante.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010?
Ha stabilito che, in materia di contratti bancari, il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura del conto corrente, interpretando autenticamente e con effetto retroattivo la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione.
Perché i correntisti contestavano la norma?
Perché la giurisprudenza precedente faceva decorrere la prescrizione dalle singole rimesse (versamenti) sul conto, rendendo più facile recuperare somme addebitate come interessi anatocistici. La nuova norma, facendo decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto, avvantaggiava le banche.
Una norma di interpretazione autentica retroattiva è sempre incostituzionale?
No, non automaticamente. La Corte costituzionale ammette norme interpretative con effetto retroattivo se sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non violano il principio di non retroattività in materia penale. In questo caso la questione è rimasta inammissibile per vizi procedurali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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