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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Velletri chiedeva che l’invito alla persona offesa straniera residente all’estero — a dichiarare domicilio in Italia — contenesse, a pena di nullità, la sommaria enunciazione del fatto-reato. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: in parte per inconferenza rispetto al caso concreto, in parte per motivazione insufficiente sulla rilevanza stessa.

Di cosa si tratta

L’art. 154, comma 1, c.p.p. disciplina l’invito rivolto alla persona offesa dal reato, residente o dimorante all’estero, a dichiarare o eleggere domicilio in Italia ai fini delle notificazioni. Il Tribunale di Velletri, in un processo per omicidio colposo (art. 589 c.p.) con quattro persone offese di nazionalità rumena, riteneva che l’invito non permettesse ai destinatari di capire per quale reato si procedesse, violando il loro diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Velletri – sezione distaccata di Albano Laziale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede — a pena di nullità, ove il destinatario sia straniero — la sommaria enunciazione del fatto-reato e degli articoli di legge violati nell’invito a dichiarare domicilio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza su entrambi i profili richiesti. Riguardo all’indicazione degli articoli di legge: nel caso concreto l’invito conteneva già il richiamo all’art. 589 c.p., quindi la questione era priva di rilevanza. Riguardo alla sommaria enunciazione del fatto-reato: la motivazione sulla rilevanza era del tutto insufficiente, non essendo specificato se le persone offese avessero eletto domicilio, se avessero subito pregiudizi e se fossero comparse in dibattimento.

Il principio

La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere dimostrata concretamente con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio principale; non è sufficiente un’argomentazione astratta quando il giudice rimettente non descrive le conseguenze pratiche che la pretesa carenza normativa ha prodotto nel caso specifico.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 154 c.p.p. sull’invito alla persona offesa all’estero?

La norma impone di inviare alla persona offesa residente o dimorante all’estero un invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio italiano per ricevere le notificazioni. In assenza di risposta, le notificazioni successive vengono effettuate presso la cancelleria del giudice.

Qual era la lacuna denunciata dal rimettente?

L’art. 154 c.p.p. non prescrive alcun contenuto minimo dell’invito: a differenza delle notificazioni all’imputato all’estero (art. 169 c.p.p.), non è richiesto che l’atto indichi l’oggetto del procedimento. Il rimettente riteneva che questo lasciasse la persona offesa straniera all’oscuro del reato per cui si procedeva.

Perché la questione era inammissibile?

Per due ragioni distinte: quanto all’indicazione della norma penale, nel caso di specie era già presente nell’invito, quindi la questione era priva di rilevanza pratica. Quanto alla descrizione del fatto-reato, il rimettente non aveva spiegato quale danno concreto le persone offese avessero subito dall’assenza di tale indicazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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