Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il GIP del Tribunale di Grosseto chiedeva di estendere al decreto penale di condanna non opposto il limite all’effetto estintivo del reato già previsto per il «patteggiamento»: l’essersi il condannato volontariamente sottratto all’esecuzione della pena. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile perché la pronuncia additiva richiesta violerebbe il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Di cosa si tratta
L’art. 460, comma 5, del codice di procedura penale prevede che, se un decreto penale di condanna diviene esecutivo e non risultano altre condanne a carico del medesimo soggetto, il reato si estingue. L’art. 136 delle norme di attuazione del c.p.p. limita lo stesso effetto estintivo per il «patteggiamento» al caso in cui il condannato non si sia volontariamente sottratto all’esecuzione. Il GIP di Grosseto riteneva irragionevole che questa limitazione non valesse anche per il decreto penale, consentendo a chi non ha pagato la multa di giovarsi ugualmente dell’estinzione del reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, c.p.p. e 136 disp. att. c.p.p., nella parte in cui non prevedono, quale limite all’effetto estintivo del decreto penale non opposto, l’essersi il condannato volontariamente sottratto all’esecuzione della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La pronuncia additiva richiesta avrebbe carattere di norma sostanziale sfavorevole: introducendo per il decreto penale un limite all’estinzione del reato, si inciderebbe in peius sulla punibilità di chi ha già subito un decreto penale divenuto esecutivo. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la pronuncia additiva richiesta al fine di eliminare una disparità di trattamento comporterebbe l’introduzione, con effetto retroattivo, di una norma penale sostanziale di sfavore per il condannato, in violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge penale più severa.
Domande e risposte
Che cos’è il decreto penale di condanna e qual è il suo effetto estintivo?
Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, senza udienza, che infligge una pena pecuniaria. Se diviene definitivo per mancata opposizione e non risultano altre condanne, il reato si estingue: l’iscrizione nel casellario viene cancellata e non restano conseguenze penali.
Qual era la differenza rispetto al «patteggiamento» contestata dal rimettente?
Nel «patteggiamento», l’art. 136 disp. att. c.p.p. prevede che l’estinzione del reato non si produca se il condannato si è volontariamente sottratto all’esecuzione della pena. Per il decreto penale questa limitazione non esiste: chi non paga la multa può comunque beneficiare dell’effetto estintivo.
Perché la Corte non ha potuto correggere questa disparità?
Perché il rimedio richiesto — estendere il limite anche al decreto penale — avrebbe natura di norma penale sostanziale sfavorevole applicabile retroattivamente. La Costituzione (art. 25, comma 2) vieta di introdurre con effetto retroattivo norme penali più severe: la Corte non può farlo neppure attraverso una sentenza additiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra decreto penale e patteggiamento
- Art. 25 della Costituzione — irretroattività della legge penale sfavorevole, ostacolo alla pronuncia additiva richiesta
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.