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Più tribunali avevano impugnato l’art. 69, quarto comma, c.p. modificato dalla legge n. 251/2005 (legge ex-Cirielli), che vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata. La Corte dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili: i rimettenti non avevano verificato se la recidiva reiterata potesse essere discrezionalmente esclusa dal giudice, il che avrebbe reso le questioni irrilevanti.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 ha modificato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, vietando al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (chi ha già subito due o più condanne per delitti non colposi). Questo «automatismo» impedisce al giudice di ridurre la pena al di sotto della soglia determinata dalla recidiva, anche quando le attenuanti — come la minima partecipazione o la provocazione — sarebbero obiettivamente preponderanti. I giudizi riuniti riguardano imputati per reati vari (tra cui detenzione di stupefacenti) con precedenti penali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ravenna, il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Perugia e il GIP del Tribunale di Modena hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. come modificato dall’art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, richiamando la propria sentenza n. 192 del 2007. I rimettenti avevano presupposto — in modo per lo più implicito e senza dimostrarlo — che la recidiva reiterata fosse divenuta obbligatoria con la legge n. 251/2005, ovvero che, anche se facoltativa, non potesse essere esclusa dal giudice per neutralizzare l’automatismo. Invece la giurisprudenza, inclusa quella della Cassazione nelle sue pronunce più recenti, aveva già ritenuto che la recidiva reiterata potesse essere discrezionalmente esclusa dal giudice: se così fosse nel caso concreto, la questione non sarebbe rilevante.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale su una norma che introduce un automatismo sanzionatorio, il giudice rimettente deve verificare se esista una soluzione interpretativa — come la facoltatività della recidiva — che consenta di superare il dubbio di costituzionalità o lo renda irrilevante nel caso concreto.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 69, quarto comma, c.p. nella versione modificata dalla legge n. 251/2005?
Stabilisce che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le attenuanti non possono mai essere dichiarate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Quindi il giudice non può ridurre la pena al di sotto di quella risultante dalla recidiva, anche se le attenuanti fossero numerose e significative.
Perché i tribunali rimettenti ritenevano la norma incostituzionale?
Perché introduceva un automatismo sanzionatorio irragionevole: la pena dipendeva meccanicamente dal fatto di avere due precedenti, senza che il giudice potesse valutare la concreta pericolosità del reo, la natura delle attenuanti e le caratteristiche del nuovo reato. Questo appariva in contrasto con il principio di individualizzazione della pena e con la funzione rieducativa.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché i rimettenti non avevano verificato se la recidiva reiterata fosse applicazione obbligatoria o facoltativa nel caso concreto. Se il giudice può discrezionalmente escluderla, l’automatismo scompare e la questione di costituzionalità diventa irrilevante o superabile in via interpretativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato contro l’automatismo sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro evocato per l’impossibilità di individualizzare la sanzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.