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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme pugliesi sul noleggio di autobus con conducente: quella che imponeva una SCIA aggiuntiva alle imprese già autorizzate altrove (barriera alla concorrenza) e quella che sanzionava l’attività senza titolo, sovrapponendosi al codice della strada. Salve invece le sanzioni sui documenti di viaggio.

Di cosa si tratta

Per esercitare il noleggio di autobus con conducente serve un’autorizzazione che, per legge statale, vale su tutto il territorio nazionale, senza limiti territoriali. La Puglia chiedeva una SCIA in più alle imprese che volevano operare nel suo territorio con una stabile organizzazione, ostacolando chi era già autorizzato in altre Regioni o in altri Stati UE.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 10 della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e), h) ed l), della Costituzione, per violazione della tutela della concorrenza e della competenza statale in materia di sicurezza e ordinamento civile e penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2 (SCIA aggiuntiva), perché introduce una barriera all’ingresso vietata dalla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), in contrasto con il divieto statale di limiti territoriali all’autorizzazione. Ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, lettera c), nella parte in cui sanzionava l’esercizio senza SCIA, sovrapponendosi alla sanzione dell’art. 85 del codice della strada (art. 117, secondo comma, lettera h). Ha invece salvato la sanzione per la violazione degli obblighi documentali.

Il principio

La Regione non può imporre titoli autorizzatori aggiuntivi alle imprese già autorizzate altrove, perché ciò viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato; né può sanzionare diversamente comportamenti già puniti dal codice della strada, materia di competenza statale esclusiva.

Domande e risposte

Un’impresa autorizzata in un’altra Regione può operare in Puglia?

Sì: l’autorizzazione non ha limiti territoriali. La Corte ha vietato di pretendere una SCIA aggiuntiva, che costituiva una barriera all’ingresso anticoncorrenziale.

Perché la sanzione regionale è illegittima?

Perché l’esercizio abusivo del noleggio è già punito dall’art. 85 del codice della strada, materia di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può prevedere una sanzione diversa per lo stesso comportamento.

Tutte le sanzioni pugliesi sono cadute?

No: è stata salvata la sanzione per la violazione degli obblighi sui documenti di viaggio (contrassegno e copia della SCIA a bordo), che rientra nella potestà regionale.

Norme collegate