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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (1° gennaio – 30 giugno 2021) della sospensione delle esecuzioni immobiliari sull’abitazione principale, introdotta durante l’emergenza Covid. Il blocco generalizzato e indiscriminato, mantenuto senza criteri selettivi, è divenuto irragionevole e sproporzionato a danno dei creditori.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia il legislatore aveva sospeso le esecuzioni immobiliari che avevano per oggetto la prima casa del debitore, per proteggere il diritto all’abitazione. La misura, nata temporanea, è stata però prorogata più volte senza distinguere tra debitori realmente in difficoltà e gli altri, sacrificando il diritto dei creditori a far valere i propri titoli.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo avevano censurato l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020 e le sue proroghe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 47, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU), lamentando la compressione del diritto del creditore alla tutela esecutiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 (la seconda proroga, fino al 30 giugno 2021), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il bilanciamento iniziale, accettabile come misura d’emergenza a maglie larghe, è divenuto col tempo irragionevole e sproporzionato perché mantenuto senza criteri selettivi sui beneficiari, mentre il diritto all’abitazione era già tutelato da un’altra norma. Ha dichiarato inammissibile l’intervento di un terzo debitore estraneo ai giudizi.
Il principio
La sospensione delle procedure esecutive è un evento eccezionale che può svuotare i titoli esecutivi solo per un periodo limitato e con un bilanciamento ragionevole e proporzionato: una misura generalizzata, priva di criteri selettivi e reiterata nel tempo, viola il diritto alla tutela giurisdizionale in sede esecutiva.
Domande e risposte
Il blocco delle esecuzioni sulla prima casa è del tutto caduto?
No: la Corte ha colpito solo la seconda proroga (gennaio–giugno 2021). Ha però affermato che il legislatore può reintrodurre misure di tutela del debitore, purché selettive e proporzionate.
Perché la misura è diventata incostituzionale solo con la seconda proroga?
Perché un blocco a maglie larghe poteva giustificarsi all’inizio dell’emergenza, ma il suo prolungamento senza distinguere i debitori realmente in difficoltà ha reso sproporzionato il sacrificio dei creditori.
Il diritto all’abitazione resta tutelato?
Sì: la Corte ha ricordato che il rilascio dell’immobile era comunque sospeso da un’altra norma (art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020), sicché la protezione dell’abitazione non veniva meno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dal bilanciamento divenuto sproporzionato
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, comprensivo dell’esecuzione forzata, ingiustificatamente compresso
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio e del credito, evocata per gli effetti sui mutui