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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione negli esami di abilitazione professionale (esame da avvocato) è manifestamente inammissibile: il rimettente chiedeva una pronuncia interpretativa su un “diritto vivente”, non un giudizio di illegittimità della norma.
Di cosa si tratta
Il TAR Puglia (sezione di Lecce) ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nella sua interpretazione consolidata che esclude la necessità di motivazione esplicita nei giudizi di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 (nella sua interpretazione giurisprudenziale consolidata). Parametri: artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorsi di candidati non ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione forense.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non chiedeva di eliminare la norma ma di censurare un’interpretazione giurisprudenziale consolidata (“diritto vivente”), senza peraltro dimostrare che tale orientamento fosse davvero univoco, dato che il Consiglio di Stato aveva espresso posizioni contrarie.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma di legge, non la sua interpretazione giurisprudenziale. Quando il rimettente contesta un orientamento applicativo della giurisprudenza ordinaria su cui la stessa giurisprudenza non è uniforme, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
L’esame di abilitazione forense deve essere motivato?
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, l’attribuzione di un punteggio numerico alla prova costituisce motivazione sufficiente. Il TAR Lecce contestava questo orientamento, ma la Corte ha ritenuto che la questione andasse risolta dal giudice ordinario, non dalla Corte costituzionale.
Cosa è il “diritto vivente”?
È l’interpretazione di una norma ormai stabilizzata nella giurisprudenza, che diventa la lettura pratica della disposizione. La Corte costituzionale può sindacare il diritto vivente, ma solo se esso è davvero consolidato e uniforme.
Come si distingue un’inammissibilità da una questione non fondata?
L’inammissibilità è un difetto processuale (mancanza di rilevanza, motivazione insufficiente, questione mal formulata); la non fondatezza è un giudizio nel merito che esclude la violazione costituzionale. Qui la Corte non è entrata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione
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