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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sulle norme in materia di monitoraggio fiscale e di sanzioni tributarie.

Di cosa si tratta

Nel corso di una controversia tributaria tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme sul monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero e sulle relative sanzioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990 (monitoraggio fiscale) e dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (sanzioni tributarie), in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale carenti dei presupposti processuali, in particolare per difetti di motivazione sulla rilevanza, non possono essere esaminate nel merito e vengono dichiarate manifestamente inammissibili.

Domande e risposte

Su quali norme verteva la questione?

Sulle norme del monitoraggio fiscale (d.l. n. 167 del 1990) relative ai trasferimenti da e per l’estero e sulla disciplina delle sanzioni tributarie (d.lgs. n. 472 del 1997).

Quale è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sulla loro fondatezza nel merito.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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