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La Corte costituzionale ha salvato la norma che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.), dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate o manifestamente infondate le numerose questioni sollevate.
Di cosa si tratta
La legge 12 aprile 2019, n. 33 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato — il rito che consente uno sconto di pena — per i delitti puniti con l’ergastolo. Tre giudici penali hanno dubitato della legittimità costituzionale di questa esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare della Spezia, la Corte di assise di Napoli e il Giudice dell’udienza preliminare di Piacenza hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale e degli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili (questioni sollevate dal GUP della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111) e in parte non fondate o manifestamente infondate le restanti questioni sull’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e sugli artt. 3 e 5 della legge n. 33 del 2019.
Il principio
L’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e non viola i principi costituzionali invocati, né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, né i vincoli convenzionali.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma contestata?
L’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 33 del 2019, esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
La norma è stata dichiarata illegittima?
No. La Corte ha respinto tutte le censure, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate o manifestamente infondate: la norma resta in vigore.
Quali principi costituzionali erano in gioco?
In particolare il principio di eguaglianza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24), la funzione della pena (art. 27), il giusto processo (art. 111) e i vincoli CEDU (art. 117, primo comma).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato come parametro contro l’esclusione del rito abbreviato.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, profilo censurato dai giudici rimettenti.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro su cui erano basate diverse questioni.
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