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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sull’art. 1, comma 153, della legge finanziaria regionale della Campania del 2013.
Di cosa si tratta
Nel corso di una controversia tra una cooperativa edilizia e la Regione Campania, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dubitato della legittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria regionale del 2013 e ha rimesso la questione alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania.
Il principio
Quando il giudice rimettente non soddisfa i requisiti necessari di rilevanza e adeguata motivazione della questione, la Corte non può entrare nel merito e dichiara inammissibili le questioni.
Domande e risposte
Chi ha sollevato la questione?
La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania, nel corso di un giudizio tra una cooperativa edilizia e la Regione Campania.
Cosa significa «inammissibili»?
Significa che la Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza delle censure, ritenendo che la questione non potesse essere decisa per ragioni preliminari di carattere processuale.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente come parametro.
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze Stato-Regioni (terzo comma) invocato nella questione.
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