Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 12 della legge della Regione Puglia n. 34 del 2019 in materia di energia da fonti rinnovabili, dichiarando invece inammissibile una questione e non fondate le restanti.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva adottato una legge (n. 34 del 2019) sull’utilizzo dell’idrogeno e sul rinnovo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Il Governo ne ha impugnato diversi articoli davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10, 11, 12 e 16 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34, in materia di promozione delle fonti rinnovabili, in riferimento tra l’altro all’art. 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 12; ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 16, comma 1, lettera a); e ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 11 della legge regionale.

Il principio

La disciplina regionale in materia di energia e ambiente deve rispettare i limiti delle competenze concorrenti e la normativa statale e ambientale di riferimento: gli interventi regionali che eccedono tali limiti sono illegittimi, mentre quelli coerenti con il quadro statale restano validi.

Domande e risposte

Quali articoli sono stati dichiarati illegittimi?

Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 10 e 12 della legge regionale pugliese n. 34 del 2019.

Tutte le censure del Governo sono state accolte?

No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 16 e non fondate quelle sugli artt. 3 e 11, accogliendo solo quelle sugli artt. 10 e 12.

Quale parametro costituzionale era invocato?

Le questioni erano riferite in particolare all’art. 117 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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