Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevedeva la totale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi d’impresa.
Di cosa si tratta
La norma sul federalismo fiscale municipale stabiliva che l’imposta municipale propria (IMU) fosse indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa. Una società ha contestato questa indeducibilità anche per gli immobili strumentali, cioè quelli usati per l’attività.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche del 2013, nella parte in cui rende l’IMU indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa anche per gli immobili strumentali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.
Il principio
Tassare con l’IRES un costo — l’IMU sugli immobili strumentali — che è inerente alla produzione del reddito d’impresa, negandone in radice la deducibilità, contrasta con il principio di capacità contributiva, perché colpisce una ricchezza che non esprime effettiva capacità economica.
Domande e risposte
Cosa cambia per le imprese?
L’IMU pagata sugli immobili strumentali non poteva più essere considerata totalmente indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa, secondo la dichiarazione di illegittimità della Corte.
Quale principio è stato violato?
La pronuncia muove dal principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), che impedisce di tassare costi inerenti alla produzione del reddito d’impresa.
Cosa sono gli immobili strumentali?
Sono gli immobili utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, il cui costo è per natura inerente alla produzione del reddito.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, fondamento della dichiarazione di illegittimità dell’indeducibilità dell’IMU.
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