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Con l’ordinanza n. 168 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione con cui la Regione Veneto aveva impugnato le norme sulla mobilità e stabilizzazione del personale delle Province: nel ricorso iniziale mancava una specifica censura, motivata solo tardivamente con memorie successive.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2015 conteneva varie disposizioni sul riordino delle Province, tra cui quelle sui processi di mobilità e stabilizzazione del personale provinciale. La Regione Veneto aveva impugnato un’ampia serie di norme, ma per i commi qui in esame non aveva inizialmente formulato alcuna doglianza specifica.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Ricorrente in via principale: la Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte rileva che, sulle due disposizioni, la ricorrente non aveva formulato alcuna specifica censura nell’atto introduttivo, motivando l’impugnativa solo tardivamente con memorie successive. Per questo dichiara la questione manifestamente inammissibile, riservando a separate pronunce le altre questioni del ricorso.
Il principio
Le censure di costituzionalità devono essere formulate e motivate nell’atto introduttivo del giudizio: non è ammessa la loro integrazione tardiva con memorie successive, pena la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Perché la questione è inammissibile?
Perché la Regione, nel ricorso iniziale, non aveva spiegato perché quelle due norme sarebbero incostituzionali: lo ha fatto solo dopo, con memorie, e troppo tardi.
Cosa disciplinavano le norme impugnate?
Il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province, nell’ambito del riordino degli enti di area vasta previsto dalla legge di stabilità 2015.
La Corte ha detto qualcosa sul merito?
No, su questi commi si è fermata all’inammissibilità; le altre questioni del ricorso sono state riservate a pronunce separate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, invocato dalla Regione ricorrente
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione, sullo sfondo della disciplina del personale pubblico
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