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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 169 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’IMU sollevate da due Commissioni tributarie, che lamentavano il contrasto dell’imposta con la capacità contributiva e la tutela della proprietà. I giudici non avevano individuato con precisione le norme censurate né descritto adeguatamente i casi concreti.

Di cosa si tratta

Due contribuenti avevano chiesto il rimborso dell’IMU versata, sostenendo che l’imposta colpisce il possesso di immobili a prescindere dal reddito effettivo, costringendo talora a svendere il bene. Le Commissioni tributarie di Massa Carrara e Novara avevano quindi sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina dell’IMU.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate la «legge istitutiva» dell’IMU, l’art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 e l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, in particolare per violazione del principio di capacità contributiva e della tutela della proprietà. Giudici rimettenti: le Commissioni tributarie provinciali di Massa Carrara e di Novara.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di Confedilizia, dichiara manifestamente inammissibili le questioni: la Commissione di Massa Carrara aveva censurato genericamente la «legge istitutiva» senza individuare le norme, mentre quella di Novara aveva investito interi articoli con oggetti eterogenei, senza descrivere adeguatamente le fattispecie concrete.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve individuare con precisione la specifica norma censurata e descrivere adeguatamente il caso concreto; la censura generica di un’intera «legge istitutiva» o di interi articoli dal contenuto eterogeneo rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha detto che l’IMU è legittima?

No: non è entrata nel merito. Ha dichiarato inammissibili le questioni perché i giudici non avevano individuato con precisione le norme da esaminare né descritto i casi concreti.

Qual era il dubbio sull’IMU?

Che colpisca il solo possesso dell’immobile a prescindere dal reddito effettivo, in possibile contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la tutela della proprietà (art. 42 Cost.).

Perché serve indicare la norma esatta?

Perché senza l’individuazione precisa della disposizione censurata e del caso concreto la Corte non può valutare la rilevanza della questione né circoscrivere il proprio giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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