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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna e annulla la delibera CIPE che aveva approvato il progetto preliminare del metro leggero automatico di Bologna senza la previa intesa regionale. Lo Stato non può approvare opere strategiche incidenti sul territorio regionale prescindendo dal consenso della Regione.

Di cosa si tratta

Il CIPE aveva approvato il progetto preliminare della metropolitana leggera automatica di Bologna inserendolo nel programma delle opere strategiche ex legge n. 443/2001 (legge «obiettivo»), senza che la Regione Emilia-Romagna avesse espresso la propria intesa sulla localizzazione. La Regione aveva contestato di essere stata esclusa dal processo decisionale e di non aver mai acconsentito all’opera nei termini approvati dal CIPE.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzioni in relazione alla deliberazione CIPE del 1° agosto 2003, n. 67, per violazione degli artt. 117, 118 e 136 della Costituzione (in relazione al giudicato costituzionale della sentenza n. 303/2003), dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 443/2001 e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che non spetta allo Stato approvare il progetto preliminare in assenza del consenso regionale ai fini dell’intesa sulla localizzazione, o senza rispettare le procedure per il superamento del dissenso previste dall’art. 3, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 190/2002. Conseguentemente annulla la delibera CIPE impugnata.

Il principio

Per le opere strategiche che incidono sul territorio regionale, la legge obiettivo richiede l’intesa con la Regione o, in caso di dissenso, il rispetto delle procedure sostitutive previste dalla legge. Lo Stato non può approvare il progetto preliminare in via unilaterale ignorando il mancato consenso regionale, pena la violazione del principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Lo Stato può realizzare opere strategiche senza il consenso della Regione interessata?

No, almeno senza aver prima esperito le procedure di superamento del dissenso previste dalla legge. La legge obiettivo (n. 443/2001) e il suo decreto attuativo prevedono meccanismi di intesa che non possono essere aggirati.

Che cosa è il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni?

È un principio costituzionale non scritto desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost. che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di interesse comune, ricercando l’accordo prima di agire unilateralmente.

Cosa succede alla delibera CIPE impugnata?

La Corte la annulla, con conseguente obbligo per il Governo di ricercare l’intesa con la Regione Emilia-Romagna o di attivare le procedure sostitutive previste dalla legge prima di procedere alla realizzazione dell’opera.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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